Cesanese di Olevano Romano dolce
| Cesanese di Olevano Romano dolce | |
|---|---|
| Dettagli | |
| Stato | |
| Regione | Lazio |
| Resa (uva/ettaro) | 12,0 t |
| Resa massima dell'uva | 65% |
| Titolo alcolometrico naturale dell'uva | 11,5% |
| Titolo alcolometrico minimo del vino | 9,0% |
| Estratto secco netto minimo | 22,0 g/l |
| Riconoscimento | |
| Tipo | DOC |
| Istituito con decreto del | 30 novembre 2011 |
| Gazzetta Ufficiale del | nº 295 del 20 dicembre 2011 |
| Vitigni con cui è consentito produrlo | |
da soli o insieme minimo 85% | |
| MiPAAF - Disciplinari di produzione vini[1] | |
Cesanese di Olevano Romano dolce o Olevano Romano dolce è un vino a DOC istituita con decreto del 30 novembre 2011 pubblicato sulla gazzetta ufficiale nº 295 del 20 dicembre 2011[1] prodotto nel comune di Olevano Romano e Genazzano in provincia di Roma
Vitigni con cui è consentito produrlo
- Cesanese d'Affile e/o Cesanese comune minimo 85%
- altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio massimo 15%.
Tecniche di produzione
Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 3 000 ceppi per ettaro È vietata ogni pratica di forzatura.
Caratteristiche organolettiche
- colore: rosso rubino con riflessi porpora;
- profumo: delicato, caratteristico;
- sapore: armonico, dolce, caratteristico;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- zuccheri residui: minimo 22 g/l.
Informazioni sulla zona geografica
Vedi: Cesanese di Olevano Romano DOC
Storia
Vedi: Cesanese di Olevano Romano DOC
Disciplinari precedenti
Un precedente disciplinare approvato con decreto del 25/10/2010, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 262 del 9/11/2010,[2] prevedeva:
- resa_uva=12,0 t/ha
- resa_vino=65%
- titolo_uva=11,5%
- titolo_vino=9,0%
- estratto_secco=22,0 g/l
- vitigni consentiti:
- Cesanese d'Affile e/o Cesanese comune da soli o insieme minimo 85%
- Caratteristiche organolettiche
- colore: rosso brillante con riflessi porpora;
- profumo: delicato, caratteristico;
- sapore: armonico, dolce, caratteristico;
- zuccheri residui: minimo 45,00 g/l
- tecniche di produzione:
- Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro
- Vietata ogni pratica di forzatura.
Abbinamenti consigliati
Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Note
- ^ a b [1] Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Disciplinari di produzione vini
- ^ [2] Archiviato il 24 settembre 2015 in Internet Archive. www.stradedeivini.it