Colli d'Imola

Colli d'Imola
Disciplinare DOC
Vigneti DOC a Borgo Tossignano
StatoItalia (bandiera) Italia
Regione  Emilia-Romagna
Tipi regolamentati
Fonte: Disciplinare di produzione[1]

Colli d'Imola è la denominazione di origine controllata di un vino prodotto nella città metropolitana di Bologna.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve comprende le aree vitate presenti nei comuni di Fontanelice, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme e Ozzano dell’Emilia limitate a nord dalla strada statale n. 9 Emilia, nella città metropolitana di Bologna.

Fanno parte dell'albo i vigneti iscritti alla DOCG Romagna Albana e alla DOC Romagna nelle tipologie "Sangiovese" e "Trebbiano", purché ubicati nella zona di produzione e rispondenti alla corrispondente composizione varietale.[1]

Storia

La viticoltura sui colli imolesi è attestata sin da epoca medioevale. Nel 1885 viene fondata una cantina sperimentale, che favorisce la nascita di una viticoltura di qualità.[1]

Nel 2014 la tipologia "Pignoletto" viene stralciata e accorpata come sottozona alla DOCG Colli Bolognesi Classico Pignoletto.

Tecniche di produzione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'area delimitata; tenuto conto di situazioni pregresse, sono consentite nell'intera provincia di Bologna. Per la tipologia "frizzante" le successive attività sono autorizzate nelle province di Bologna, Forlì, Ravenna e Modena.

Il 50% del vino destinato alla tipologia "novello" deve provenire dalla macerazione carbonica.

Il millesimo deve apparire in etichetta nelle bottiglie fino a cinque litri. Sono vietati il tappo a corona e il tappo a vite; nelle versioni frizzanti è obbligatorio il tappo a fungo di sughero con gabbietta. Per tutte le tipologie sono consentiti i tradizionali contenitori in ceramica.[1]

Disciplinare

La DOC è stata approvata con DM 01.07.1997 G.U. 156
Successivamente il disciplinare ha subito le seguenti modifiche:

  • DM 25.07.2002 G.U. 189
  • DM 30.11.2011 G.U. 295
  • DM 07.03.2014 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
  • Provv. dir. 20.08.2014

La versione in vigore è stata approvata con GUCE n. C 225 del 05.07.2019 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf[1]

Tipologie

Per tutti i vini è prevista la menzione "vigna", per ottenere la quale la produzione a ettaro deve essere inferiore del 20%.

Bianco

È prevista anche la versione "frizzante".

bianco bianco superiore
uvaggio uve a bacca bianca non aromatiche
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol. 11,50%vol.
acidità totale minima 5,00 g/l. 4,50 g/l.
estratto secco minimo 16,00 g/l 18,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro 120 q. 110 q.
resa massima di uva in vino 70%

Caratteristiche organolettiche

Abbinamenti consigliati

Rosso

È prevista la menzione "riserva", previo invecchiamento di 18 mesi, di cui 2 facoltativamente in botti di legno.
È inoltre prevista la versione "Novello"

rosso rosso riserva rosso novello
uvaggio uve a bacca rossa non aromatiche
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol. 11,00% vol.
zuccheri residui massimi - 4 g/l 10 g/l
acidità totale minima 4,50 g/l.
estratto secco minimo 20,00 g/l. 18,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70%
invecchiamento - 8 mesi, di cui 2 facoltativamente in botti di legno.

Caratteristiche organolettiche

Abbinamenti consigliati

Sangiovese

È prevista la menzione "riserva", previo invecchiamento di 18 mesi, di cui 2 facoltativamente in botti di legno.

uvaggio Sangiovese minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,50%
zuccheri residui massimi 4,00 g/l.
acidità totale minima 4,50 g/l.
estratto secco minimo 20,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70%

Caratteristiche organolettiche

Abbinamenti consigliati

Cabernet Sauvignon

È prevista la menzione "riserva" previo invecchiamento di 18 mesi, di cui 2 facoltativamente in botti di legno.

uvaggio Cabernet Sauvignon 85% minimo
titolo alcolometrico minimo 11,50%
zuccheri residui massimi 4,00 g/l
acidità totale minima 4,50 g/l.
estratto secco minimo 20,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 70%

Caratteristiche organolettiche

Abbinamenti consigliati

Barbera

È prevista la versione "frizzante"

uvaggio Barbera 85% minimo
titolo alcolometrico minimo 11,50%
acidità totale minima 4,50 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70%

Caratteristiche organolettiche

Abbinamenti consigliati

Trebbiano

È prevista la versione "frizzante"

uvaggio Trebbiano romagnolo 85% minimo
titolo alcolometrico minimo 11,00%
acidità totale minima 5,00 g/l.
estratto secco minimo 16,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 120 q.
resa massima di uva in vino 70%

Caratteristiche organolettiche

Abbinamenti consigliati

Chardonnay

È prevista la versione "frizzante"

uvaggio Chardonnay 85% minimo
titolo alcolometrico minimo 11,50%
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 16,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70%

Caratteristiche organolettiche

Abbinamenti consigliati

Note

  1. ^ a b c d e Disciplinare di produzione, su agricoltura.regione.emilia-romagna.it.

Collegamenti esterni