Colli d'Imola
| Colli d'Imola Disciplinare DOC | |
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| Stato | |
| Regione | |
| Tipi regolamentati | |
| Fonte: Disciplinare di produzione[1] | |
Colli d'Imola è la denominazione di origine controllata di un vino prodotto nella città metropolitana di Bologna.
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve comprende le aree vitate presenti nei comuni di Fontanelice, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme e Ozzano dell’Emilia limitate a nord dalla strada statale n. 9 Emilia, nella città metropolitana di Bologna.
Fanno parte dell'albo i vigneti iscritti alla DOCG Romagna Albana e alla DOC Romagna nelle tipologie "Sangiovese" e "Trebbiano", purché ubicati nella zona di produzione e rispondenti alla corrispondente composizione varietale.[1]
Storia
La viticoltura sui colli imolesi è attestata sin da epoca medioevale. Nel 1885 viene fondata una cantina sperimentale, che favorisce la nascita di una viticoltura di qualità.[1]
Nel 2014 la tipologia "Pignoletto" viene stralciata e accorpata come sottozona alla DOCG Colli Bolognesi Classico Pignoletto.
Tecniche di produzione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'area delimitata; tenuto conto di situazioni pregresse, sono consentite nell'intera provincia di Bologna. Per la tipologia "frizzante" le successive attività sono autorizzate nelle province di Bologna, Forlì, Ravenna e Modena.
Il 50% del vino destinato alla tipologia "novello" deve provenire dalla macerazione carbonica.
Il millesimo deve apparire in etichetta nelle bottiglie fino a cinque litri. Sono vietati il tappo a corona e il tappo a vite; nelle versioni frizzanti è obbligatorio il tappo a fungo di sughero con gabbietta. Per tutte le tipologie sono consentiti i tradizionali contenitori in ceramica.[1]
Disciplinare
La DOC è stata approvata con DM 01.07.1997 G.U. 156
Successivamente il disciplinare ha subito le seguenti modifiche:
- DM 25.07.2002 G.U. 189
- DM 30.11.2011 G.U. 295
- DM 07.03.2014 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
- Provv. dir. 20.08.2014
La versione in vigore è stata approvata con GUCE n. C 225 del 05.07.2019 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf[1]
Tipologie
Per tutti i vini è prevista la menzione "vigna", per ottenere la quale la produzione a ettaro deve essere inferiore del 20%.
Bianco
È prevista anche la versione "frizzante".
| bianco | bianco superiore | |
| uvaggio | uve a bacca bianca non aromatiche | |
| titolo alcolometrico minimo | 11,00% vol. | 11,50%vol. |
| acidità totale minima | 5,00 g/l. | 4,50 g/l. |
| estratto secco minimo | 16,00 g/l | 18,00 g/l. |
| resa massima di uva per ettaro | 120 q. | 110 q. |
| resa massima di uva in vino | 70% | |
Caratteristiche organolettiche
Abbinamenti consigliati
Rosso
È prevista la menzione "riserva", previo invecchiamento di 18 mesi, di cui 2 facoltativamente in botti di legno.
È inoltre prevista la versione "Novello"
| rosso | rosso riserva | rosso novello | |
| uvaggio | uve a bacca rossa non aromatiche | ||
| titolo alcolometrico minimo | 11,50% vol. | 11,00% vol. | |
| zuccheri residui massimi | - | 4 g/l | 10 g/l |
| acidità totale minima | 4,50 g/l. | ||
| estratto secco minimo | 20,00 g/l. | 18,00 g/l. | |
| resa massima di uva per ettaro | 100 q. | ||
| resa massima di uva in vino | 70% | ||
| invecchiamento | - | 8 mesi, di cui 2 facoltativamente in botti di legno. | |
Caratteristiche organolettiche
Abbinamenti consigliati
Sangiovese
È prevista la menzione "riserva", previo invecchiamento di 18 mesi, di cui 2 facoltativamente in botti di legno.
| uvaggio | Sangiovese minimo 85% |
| titolo alcolometrico minimo | 11,50% |
| zuccheri residui massimi | 4,00 g/l. |
| acidità totale minima | 4,50 g/l. |
| estratto secco minimo | 20,00 g/l |
| resa massima di uva per ettaro | 100 q. |
| resa massima di uva in vino | 70% |
Caratteristiche organolettiche
Abbinamenti consigliati
Cabernet Sauvignon
È prevista la menzione "riserva" previo invecchiamento di 18 mesi, di cui 2 facoltativamente in botti di legno.
| uvaggio | Cabernet Sauvignon 85% minimo |
| titolo alcolometrico minimo | 11,50% |
| zuccheri residui massimi | 4,00 g/l |
| acidità totale minima | 4,50 g/l. |
| estratto secco minimo | 20,00 g/l |
| resa massima di uva per ettaro | 90 q. |
| resa massima di uva in vino | 70% |
Caratteristiche organolettiche
Abbinamenti consigliati
Barbera
È prevista la versione "frizzante"
| uvaggio | Barbera 85% minimo |
| titolo alcolometrico minimo | 11,50% |
| acidità totale minima | 4,50 g/l. |
| estratto secco minimo | 18,00 g/l |
| resa massima di uva per ettaro | 100 q. |
| resa massima di uva in vino | 70% |
Caratteristiche organolettiche
Abbinamenti consigliati
Trebbiano
È prevista la versione "frizzante"
| uvaggio | Trebbiano romagnolo 85% minimo |
| titolo alcolometrico minimo | 11,00% |
| acidità totale minima | 5,00 g/l. |
| estratto secco minimo | 16,00 g/l |
| resa massima di uva per ettaro | 120 q. |
| resa massima di uva in vino | 70% |
Caratteristiche organolettiche
Abbinamenti consigliati
Chardonnay
È prevista la versione "frizzante"
| uvaggio | Chardonnay 85% minimo |
| titolo alcolometrico minimo | 11,50% |
| acidità totale minima | 4,00 g/l. |
| estratto secco minimo | 16,00 g/l |
| resa massima di uva per ettaro | 100 q. |
| resa massima di uva in vino | 70% |
Caratteristiche organolettiche
Abbinamenti consigliati
Note
Collegamenti esterni
- La Strada dei Vini e Sapori dei Colli d'Imola, su stradaviniesapori.it.
