Legge Scelba
| Legge Scelba | |
|---|---|
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| Titolo esteso | Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione |
| Stato | Italia |
| Tipo legge | Legge ordinaria |
| Legislatura | I Legislatura |
| Proponente | Mario Scelba |
| Promulgazione | 20 giugno 1952 |
| A firma di | Luigi Einaudi |
| Testo | |
| su normattiva.it | |
La legge Scelba (formalmente legge 20 giugno 1952, n. 645) è una legge della Repubblica Italiana di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana che, tra l'altro, introdusse il reato di apologia del fascismo.
Il contesto storico
Nell'immediato secondo dopoguerra in Italia al fine di proteggere la democrazia contro le minacce incompatibili con gli ordinamenti liberal-costituzionali che si delineavano con la Costituzione repubblicana, emerse "nella difficile situazione in cui si venne a trovare l’Italia dal 1943 in poi: il liberal-socialista Guido Calogero arrivò a teorizzare un liberalismo istituzionalmente armato. Persino Luigi Einaudi era propenso a introdurre una legislazione difensiva contro specifiche violazioni dell’ordine democratico, escludendo però gli orientamenti politico-ideologici.[1]
Nel momento di maggiore tensione sociale degli anni del centrismo, l'assedio ideologico - da cui esso si sentiva stretto, da parte delle opposizioni di destra e di sinistra - spinse il governo a richiamarsi a questa esigenza: un comitato interministeriale presieduto da Mario Scelba fu incaricato dal governo De Gasperi di coadiuvare il ministro Attilio Piccioni nell'aggiornare la legislazione circa la sicurezza del Paese.[2]
Analisi
Il 28 novembre 1951 De Gasperi[3] osservò che allargare la discussione dai confini del sabotaggio economico avrebbe significato "porre in discussione il problema del PCI e non credo che sia opportuno". Dal disegno di legge, poi proposto in parlamento dal governo, fu mantenuto quindi fuori ogni procedimento volto a vietare la presentazione alle elezioni (e men che meno la stessa esistenza) di partiti politici "anti-sistema". La normativa sull'apologia del fascismo fu l'eccezione che confermava la regola: ciò sia perché si riferiva all'esaltazione di un periodo storico passato, più che alle attività di un partito post-fascista già in essere, sia perché ricevette un'applicazione tale da non mettere mai in dubbio la legittimità del MSI.
Note
- ^ Zeffiro Ciuffoletti, Le basi della consociazione, Mondoperaio, 6-7/2016, pp. 34-35.
- ^ Cfr. verbali del Consiglio dei ministri, 27 settembre 1951.
- ^ Che pure non era insensibile alla concezione della "democrazia protetta": v. F. MAZZEI, De Gasperi e lo “Stato forte”. Legislazione antitotalitaria e difesa della democrazia negli anni del centrismo (1950-1952), Le Monnier, 2013, p. 5. Dello stesso autore v. Liberalismo e “democrazia protetta”. Un dibattito alle origini dell’Italia repubblicana, Rubbettino, 2011.
Voci correlate
- Apologia del fascismo
- XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana
- Mario Scelba
- Nascita della Repubblica Italiana
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