Ad abolendam
| Ad abolendam Bolla pontificia | |
|---|---|
| Pontefice | Lucio III |
| Data | 4 novembre 1184 |
| Anno di pontificato | III |
| Traduzione del titolo | Per abolire |
| Argomenti trattati | Procedure per estirpare l’eresia |
Ad abolendam [1] (detta anche "bolla di Ruscigli", antica residenza estiva del papa nel comune di Gavignano[2]) è una bolla promulgata da papa Lucio III, in occasione del sinodo di Verona del 1184.
Contesto

Il decreto fu emanato per rendere più efficiente la lotta contro le eresie, nello specifico quelle di catari e patarini ed umiliati[3]. La norma venne poi ribadita nel 1215 dal Concilio Lateranense IV.
Lotta all'eresia
Un semplice sospetto o una delazione bastava per iniziare il processo, anche in assenza di testimoni attendibili[4], al contrario di quanto previsto dal diritto romano. L’onere della prova ricadeva così sull’accusato, che doveva quindi dimostrare ai giudici la propria innocenza[5]. L' "anatema" previsto per l'eresia veniva inoltre esteso ai semplici sostettati di essere a conoscenza di una eresia o presunta tale senza averla denunciata, o a chiunque, accusato, si fosse rifiutato di prestare giuramento[6].
Nel decreto, si aggiungeva:
Il testo mostra chiaramente, e diversamente da quanto la Chiesa aveva fatto finora, che spetta al vescovo, o ad un suo delegato, "andare in cerca" degli eretici per processarli[8], stabilendo la frequenza delle visite, ove fosse necessario, in almeno due volte l'anno. Da qui il termine di "inquisire", ossia ricercare i colpevoli. Questa svolta verso la centralizzazione della ricerca e della soppressione delle eresie è stata letta come la premessa della futura istituzione dell'Inquisizione[9], che avverrà ufficialmente nel 1542.
Diritto di predicazione
Il diritto della predicazione fu riservato dalla bolla esclusivamente all'autorità ecclesiastica: i trasgressori, ossia coloro i quali fossero stati trovati colpevoli di predicazione (pubblica o privata che fosse) non autorizzata, anche con pretesto della religione, vennero vincolati ad "anatema" e furono dichiarati passibili di scomunica.[10][3]
Note
- ^ Dalle prime due parole della bolla o per indicare anche l'oggetto : Ad abolendam diversam haeresium pravitatem
- ^ 27 febbraio 1227 – Il podestà di Rimini vuole bruciare le eretiche ma rischia lui di essere ammazzato, su chiamamicitta.it, 27 febbraio 2025. URL consultato il 3 marzo 2025.
- ^ a b G.G, Merlo, Dizionario storico dell'Inquisizione (PDF), I, Ed. della Normale, 2010, pp. 20-21, ISBN 978-88-7642-323-9. URL consultato il 3 marzo 2025.
- ^ Storia dell’Inquisizione tra storia e luoghi comuni, su connessioniculturali.com. URL consultato il 3 marzo 2025.
- ^ Inquisizioni e inquisitori, su natiperlastoria.home.blog, 10 giugno 2023. URL consultato il 3 marzo 2025.
- ^ G.G. Merlo, LUCIO III, papa, su treccani.it. URL consultato il 3 marzo 2025.
- ^ Massimo Melani, Dottrine generali di storia del diritto medievale - Diritto medievale e cenni di diritto moderno, Lulu.com, 2008, p. 163, ISBN 978-1-4092-3958-1.
- ^ A. Piazza, Inquisizione, su treccani.it. URL consultato il 3 marzo 2025.
- ^ L'Inquisizione - un'esplorazione dettagliata della sua storia, dei suoi metodi e del suo impatto, su relics.es, 20 novembre 2023. URL consultato il 3 marzo 2025.
- ^ P. Hünermann (a cura di), Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Bologna, 2001.
Bibliografia
- Giuseppe Alberigo, Giuseppe L. Dossetti, Perikles-P. Joannou, Claudio Leonardi e Paolo Prodi, Conciliorum oecumenicorum decreta, Bologna, 1991, p. 224.
- Andrea M. Erba e Pier Luigi Guiducci, La Chiesa nella storia. Duemila anni di cristianesimo, Torino, Elledici, 2003, ISBN 9788801021868.
- Maria Giuseppina Muzzarelli, Riferire all’autorità, Roma, Viella, 2020, ISBN 9788833133201.
Voci correlate
Collegamenti esterni
- Testo latino del decreto, su digilander.libero.it.